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Lo psicoanalista è uno psicoterapeuta. Il colloquio se assume valenze terapeutiche è equiparabile ad un atto medico

E' utile sapere che drammaticamente non esiste un albo degli psicoanalisti, ciò rischia di consentire a chiunque di fregiarsi di tale titolo senza avere alcun requisito, nonostante i veri psicoanalisti dell'IPA (Associazione Internazionale di Psicoanalisi) siano attualmente gli psicoterapeuti che si sono sottoposti al training formativo più impegnativo e completo attualmente esistente in questo ambito professionale (vedi: differenze tra psicoanalista, psicoterapeuta, ..).
Esiste però una sentenza della Cassazione Penale (Sez. VI, Sent. n. 14408 del 11.04.2011) per la quale la pratica della psicoanalisi viene equiparata alla psicoterapia e richiede quindi regolare iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti. Ovviamente gli psicoanalisti dell'Ipa sia dell'AIPsi e che della SPI sono necessariamente iscritti in Italia nella lista degli Psicoterapeuti dell'Ordine degli Psicologi o dei Medici.
L'assenza di un Albo degli psicoanalisti permette zone franche di potenziale abuso della professione da parte di impostori.
Nel 2008 l’Ordine Psicologi Emilia Romagna denunciò per abuso una persona per pratica abusiva della professione di psicologo e psicoterapeuta. In un primo momento il Tribunale di Ravenna assolse la persona, successivamente – nel 2010 – la Corte di Appello di Bologna dichiarò invece l’imputata colpevole del reato ascrittole.
La persona decise di ricorrere quindi in Cassazione affermando in sintesi che la psicoanalisi non ha nulla a che fare con psicologia o psicoterapia, e che quindi non ha motivo di sussistere nessun reato. Ed è proprio su questo ultimo passaggio che la Cassazione si esprime:
ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 348 c.p., l’esercizio della attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed all’inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all’interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti). Ciò posto, la psicanalisi, quale quella riferibile alla condotta della ricorrente, è pur sempre una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali.”
Ed ancora:
Nè può ritenersi che il metodo “del colloquio” non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica, di guisa che non v’è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente alla cennata psicoanalisi, rappresenti un’attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad es. l’anoressia) il che la inquadra nella professione medica”.

Quindi non solo la psicanalisi è necessariamente una psicoterapia dal punto di vista giuridico, ma anche il “colloquio” può rientrare in una vera e propria forma di terapia che, se declinata e diretta alla guarigione, è da inquadrarsi nell’ambito regolamentato da legge.

In conseguenza di questa sentenza pare dunque che ove si ravvisi attività terapeutica svolta da soggetti che si propongono come psicoanalisti, ma sprovvisti di regolare iscrizione all’Albo Psicoterapeuti, sarebbe possibile effettuare una segnalazione al proprio Ordine regionale per abuso di professione, allegando la citata sentenza della Cassazione.
È ulteriormente importante in quanto sentenzia su una dinamica molto simile a quella che avviene con il counseling ed i counselor e tutte queste professioni affini che spesso possono venire esercitate dopo brevi e sommari corsi da persone, talvolta anche in ottima buona fede, ma senza  reali conoscenze, se non superficiali, in campo psicologico o medico.
Di fatto – ad oggi – se non sei psicologo non puoi dire di fare “counseling psicologico”, ma se parli esclusivamente di “counseling” aggiri il problema. Servirebbe dunque una giurisprudenza che riconduca il termine “counseling” alla professione di Psicoterapeuta e probabilmente anche un Albo degli psicoanalisti afferenti all'IPA sarebbe necessario per fare almeno un minimo di chiarezza.

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